Coronavirus -26.03.20 nuove misure per il contenimento del diffondersi del virus Covid-19

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L’entrata in vigore delle nuove norme sul contenimento del coronavirus ha imposto una serie di limitazioni alla vita quotidiana degli italiani.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato nella serata di mercoledì 11 marzo un decreto che prevede, dal 12 marzo al 25 marzo, la chiusura di negozi, bar e ristoranti.

(Scaricate l’allegato del decreto legge di mercoledì 11 marzo)

(Scaricate il Modulo di autocertificazione)

Saranno limitati gli spostamenti delle persone alle esigenze davvero indispensabili come la spesa e i farmaci.

Gli spostamenti sono vincolati alla certificazione di comprovati motivi di lavoro, salute e necessità; sono vietati gli eventi, manifestazioni che prevedano un grande assembramento di persone; sono chiuse palestre, musei, cinema e altri luoghi di ritrovo e l’intero territorio italiano è stato trasformato, senza distinzione tra le regioni, in “zona di sicurezza” con l’obiettivo di frenare l’espansione del contagio.

Provvedimenti severi, quindi, a cui corrispondo sanzioni altrettanto rigorose.

Il decreto della Presidenza del Consiglio dell’8 marzo prevedeva pesanti multe e sanzioni per chi non si attiene alle regole e alle disposizioni prescritte.

A tali disposizioni hanno fatto seguito le norme contenute nel DCPM del 9 marzo volto ad estendere le misure previste per la zona rossa a tutto il territorio nazionale.

Previsti fino a 3 mesi di reclusione e l’ammenda da 206 euro per chi non rispetta gli obblighi imposti per far fronte all’emergenza da coronavirus.

Una sanzione aggiornata dal governo e specifica per chi non ha rispettato la quarantena, sia essa obbligatoria sia essa volontaria, “è quella che fa riferimento all’articolo 260 delle leggi sanitarie e prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e una sanzione amministrativa da 500 a 5000 euro”.

Per negozi, ristoranti e bar che disattendano le regole prescritte, è prevista la sospensione dell’attività commerciale. Sanzioni anche per chi circola senza autodichiarazione e per le dichiarazioni false.

Di seguito un riepilogo delle principali irregolarità sanzionabili fino al 3 aprile su tutto il territorio nazionale.

  • Posso muovermi in Italia?

Non si può uscire di casa se non per validi motivi. Le limitazioni agli spostamenti sono le stesse in tutte le Regioni italiane e sono in vigore dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020. Ci saranno controlli da parte delle forze di Polizia.

  • E’ previsto il divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

In caso di sintomi da infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa, di rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone

  •  Quali sono i validi motivi per uscire di casa?

Si può uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare queste esigenze dovrà essere compilata un’autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia.

La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi

  • Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza può rientravi?

Sì, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute  

  • Se abito in un comune e lavoro in altro posso fare ”avanti e indietro”?

Sì, se è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative 

  • Posso utilizzare i mezzi di trasporto pubblico?

Nessun blocco dei trasporti. Tutti i mezzi di trasporto pubblico, e anche privato, funzionano regolarmente 

  • E’ possibile uscire per acquistare generi alimentari?

Sì, e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli perché i negozi saranno sempre riforniti. Non c’è nessuna limitazione al transito delle merci: tutte le merci, quindi non solo quelle di prima necessità, possono circolare sul territorio nazionale. 

  • Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo in caso di stretta necessità, quindi unicamente per l’acquisto di beni legati ad esigenze primarie non rimandabili. 

  • Posso andare a mangiare dai parenti?

No, perché non è uno spostamento necessario e quindi non rientra tra quelli ammessi 

  • Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Sì. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerli il più possibile dai contatti  

  • E’ consentito fare attività motoria all’aperto?

Lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti 

  • Posso uscire con il mio cane?

Sì, per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari

  • Che succede a chi non rispetta le limitazioni? 

La violazione delle prescrizioni è punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale sull’inosservanza di un provvedimento di un’autorità.

Ma pene più severe possono essere comminate a chi adotterà comportamenti che configurino più gravi ipotesi di reato

La falsa dichiarazione

Ci si può allontanare dal proprio comune di residenza o domicilio solo quando si hanno motivi lavorativi, di salute o necessità.

Tutte circostanze che devono essere debitamente certificate attraverso un modulo, scaricabile dal sito del ministero dell’Interno, e da consegnare al momento dei controlli.

Chi, in questo caso, attesti il falso incorre nel reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale e la pena prevista va da uno a sei anni di reclusione.

Questa fattispecie prevede l’arresto facoltativo in flagranza – cioè nel momento in cui il reato è commesso – e la procedibilità d’ufficio, permettendo quindi a chiunque di segnalare casi di violazione quando ne viene a conoscenza. Il procedimento penale è avviato contestualmente.

Chi rientra, però, nella categoria dei pubblici ufficiali?

Oltre a carabinieri e polizia, ci sono i vigili urbani e del fuoco, i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, i notai e anche i medici ospedalieri.

Tutti loro possono segnalare casi sospetti, anzi hanno l’obbligo di denuncia. In caso contrario rischiano l’imputazione per il reato di omessa denuncia (articolo 361 del Codice penale).

Oltre alla falsa attestazione, chi si allontana del proprio comune senza un giustificato motivo rischia anche l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro, in base all’articolo 650 del codice penale che punisce chi viola i provvedimenti che vietano di spostarsi senza motivo.

Sanzioni sui limiti agli spostamenti

In caso di violazione delle norme che limitano gli spostamenti è prevista la sanzione di cui all’articolo 650 del codice penale, sempre che non si configuri un reato più grave.

In base alla norma del codice penale, in caso di inosservanza di un provvedimento di un’autorità è prevista la pena dell’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro.

L’ipotesi di reato più grave che si può configurare è quella descritta nell’articolo 452 del codice penale che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica.

Sulla base della Direttiva del Viminale compete al prefetto il monitoraggio del rispetto delle misure relative alle varie amministrazioni comunali.

Sanzioni per bar ristoranti, negozi e centri commerciali che non rispettano gli orari

Diverse sanzioni vengono previste per categorie commerciali come ristoranti, negozi alimentari e farmacie o bar.

Chi gestisce tali attività è tenuto a predisporre le condizioni necessarie affinché si possa garantire al cittadino il rispetto della distanza minima di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro.

Qualora non siano rispettati questi requisiti la sanzione che si potrà applicare è la sospensione dell’attività.

L’elenco dei negozi che resteranno aperti è contenuto negli allegati 1 e 2 del nuovo decreto varato dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus.

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Commercio al dettaglio (allegato 1)
  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Prodotti surgelati
  • Esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Carburante per autotrazione in esercizi specializzati
    Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Articoli igienico-sanitari
  • Articoli per l’illuminazione
  • Giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Piccoli animali domestici
  • Materiale per ottica e fotografia
  • Combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Qualsiasi tipo di prodotto via internet
  • Qualsiasi tipo di prodotto via televisione
  • Qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Servizi per la persona (Allegato 2)
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

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Per quanto concerne le medie e grandi strutture di vendita (per le quali è prevista la chiusura il sabato e la domenica) si dovranno garantire anche in questo caso le distanze di sicurezza.

Qualora il centro per motivi strutturali o organizzativi non possa consentire il rispetto della distanza minima interpersonale tali strutture dovranno essere chiuse.

Si pensi ad esercizi come parrucchiere o estetiste che si stanno attrezzando per attuale modalità di svolgimento della prestazione e garantire tutele apposite per consentire in sicurezza la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Ove non fosse possibile sarà necessaria la chiusura.

Sanzioni per mancata autocertificazione negli spostamenti

Anche se non si è in quarantena si deve evitare spostamenti nell’ambito dell’intero territorio nazionale.

Gli unici spostamenti consentiti sono quelli giustificati da comprovati motivi di lavoro, gravi e improrogabili necessità e motivi di salute.

In questi casi si potrà uscire solo qualora si dia attestazione dei motivi sopra indicati mediante modulo di autocertificazione compilato e sottoscritto dal soggetto interessato. I moduli sono da fornire direttamente dalle forze dell’ordine in caso di controllo.

Viste le norme stringenti ci chiediamo chi si occupi del controllo del rispetto dei limiti e delle regole la cui violazione implica anche pesanti sanzioni.

 Innanzitutto la vigilanza spetta ai prefetti che potranno avvalersi dell’operato di forze di polizia e forze armate.

A presiedere per la parte sanitaria, ovvero il rispetto degli isolamenti domiciliari in caso di necessità, vi sono gli operatori sanitari; questi sono tenuti a contattare quotidianamente le persone sotto sorveglianza.

PER COMPLETEZZA RIPORTIAMO QUANTO PIBBLICATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO

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